Certificazioni in materia edilizia

L'edilizia convenzionata è disciplinata dall'art. 79 della legge urbanistica provinciale. L'occupazione di alloggi convenzionati può avvenire esclusivamente nel rispetto di determinate condizioni, per esempio relative alla residenza, la proprietà, la locazione al canone provinciale.
A compensazione di ciò la relativa cubatura è esonerata dal pagamento del contributo sul costo di costruzione.

Nei casi di convenzionamento, la concessione edilizia può essere rilasciata soltanto a condizione che il richiedente la concessione edilizia, con un atto unilaterale d'obbligo o con una convenzione, autorizzi il Comune a far annotare il vincolo di cui all'art. 79 della L.P. n. 13/97 - Legge urbanistica provinciale (ex art. 7 L.P. 1/78) nel Libro fondiario. L'annotazione è richiesta dal Comune a spese del richiedente la concessione edilizia.

Competente

Modulistica