SUAP - Attività commerciale - Commercio al dettaglio in sede fissa

Chi intende attivare, cessare, trasferire, ampliare, variare l'offerta merceologica o concentrare un esercizio di vendita al dettaglio oppure subentrare ad un esercizio di vendita al dettaglio deve inoltrare la segnalazione certificata inizio attività (SCIA) in forma digitale attraverso lo sportello unico per le attività produttive SUAP, al comune di Laives.

Nei 60 giorni a seguire il comune verifica l'esistenza dei requisiti necessari.
Dopo la trasmissione della segnalazione, l'attività può essere avviata immediatamente.

L'ufficio effettuerà accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione e nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Si rammentano le applicazioni delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonchè della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Requisiti previsti dalla Legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7:

  • urbanistici, il locale adibito a negozio deve avere la destinazione d'uso di commercio al dettaglio e l'agibilità;
  • morali, previsti dall'art. 71 del D. Lgs n. 59/2010 e ss.mm.;
  • professionali, previsti dall'art. 71 del D. Lgs n. 59/2010 e ss.mm., per il commercio nel settore alimentare.

Costo
nessuno

Sportello SUAP


Normativa
Legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7
Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7
Decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39
Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi, approvato con deliberazione consiliare 12 febbraio 1996, n. 13


Competente