SUAP - Commercializzazione diretta di prodotti agricoli e Mercato del Contadino

Il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 10/2012 disciplina la produzione, la lavorazione e la vendita al pubblico di prodotti agricoli prodotti in Alto Adige da imprenditori agricoli produttori diretti, singoli o associati.
L’attività di lavorazione, vendita o di lavorazione e vendita di prodotti alimentari da parte degli imprenditori agricoli può essere iniziata dopo la presentazione della relativa denuncia di inizio al comune. La denuncia di inizio dell’attività segue le stesse modalità previste a livello provinciale per la denuncia di inizio attività eseguita ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche.

Nel caso di attività di vendita su un mercato contadino o di vendita in forma itinerante, l’imprenditore agricolo è tenuto a portare con sé copia della denuncia di inizio attività.
Per la vendita sul mercato contadino la materia prima, utilizzata per la preparazione di prodotti lavorati, deve provenire per almeno il 75% dalla propria azienda agricola.

La comunicazione di avvio attività deve essere inoltrata in forma digitale attraverso lo sportello unico per le attività produttive SUAP al comune di Laives.

Sportello SUAP

Mercato del Contadino
La partecipazione al mercato del contadino è riservata agli imprenditori agricoli, singoli o associati di cui al Decreto del Presidente della Provincia 02 aprile 2012, n. 10.

Il Mercato del contadino ha luogo dal 10 aprile al 6 dicembre di ogni anno:
SABATO in via Pietralba (parcheggio antistante palazzina Ufficio Anagrafe) – 9 posteggi
MERCOLEDÌ parcheggio pubblico di via San Giacomo – 4 posteggi


Normativa
Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 2 aprile 2012, n.10


Competente