SUAP - Pubblici esercizi di somministrazione pasti e bevande

(bar, caffè, osterie, birrerie, enoteche, ristori, trattorie, ristoranti, pizzerie ecc….)

Lo sportello unico per le attività produttive SUAP è accessibile anche per gli esercizi di somministrazione di pasti e/o bevande di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 “Norme in materia di esercizi pubblici”.
L’accesso avviene alla Rete Civica dell’Alto Adige o dal portale statale http://www.impresainungiorno.gov.it

Tutte le segnalazioni (SCIA) ad esempio di inizio attività, subingresso, chiusura temporanea o cessazione dell’attività riferite a questi esercizi dovranno essere svolte in via telematica attraverso lo sportello SUAP.
Queste segnalazioni e richieste certificate possono essere inoltrate anche da parte di un intermediario delegato, come ad esempio commercialista, associazione di categoria e patronato.

La licenza d’esercizio in forma cartacea è sostituita dalla SCIA - Segnalazione certificata inizio attività. In base all’art. 21/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 l’attività può iniziare immediatamente dalla data della presentazione della segnalazione.
Se entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione si accerta la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, la prosecuzione dell’attività viene interdetta e viene fissato un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale l’attività deve adeguarsi alla normativa vigente. Qualora il suddetto termine sia decorso senza che siano state adottate le misure prescritte oppure un adeguamento non fosse possibile, allora l’attività è da intendersi vietata.

Sportello SUAP


Normativa
Legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58
Art. 21/bis, Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17


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