Unioni civili

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 20 maggio 2016, n. 76 che istituisce l'unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso.

Fase istruttoria
Le parti devono presentarsi all'ufficiale di stato civile del Comune di loro scelta per comunicare l'intenzione di costituire un'unione civile.
Per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuna delle parti compili il modulo di comunicazione dati che si trova in allegato.

Ciascun modulo, a cui deve esser allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento valido, deve essere:

L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana.
In tutti gli altri casi, il cittadino, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge. Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell’unione civile.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, previo contatto con gli interessati, saranno fissate la data della redazione della richiesta e la data di costituzione dell’unione civile.

Richiesta di costituzione di unione civile
Nel giorno prestabilito, entrambe le parti devono presentarsi con un documento di riconoscimento valido per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere la richiesta di costituzione di unione civile. L’Ufficiale di stato civile redigerà quindi apposito atto dove indicherà la data, concordata con le parti e comunque non prima di 15 giorni, per la sottoscrizione del successivo atto di costituzione di unione civile. Se le parti non conoscono la lingua italiana o tedesca devono essere accompagnati da un interprete. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

La costituzione dell’unione
Le parti, nel giorno prescelto, renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta o in altro Comune su richiesta delle parti stesse, la dichiarazione di voler costituire unione civile.
Contestualmente le parti potranno rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana e tedesca devono essere accompagnati da un interprete. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

Scioglimento dell’unione civile
L'unione civile si scioglie:

  • a seguito di divorzio con procedimento giudiziario;
  • con accordo innanzi all’ufficiale di Stato Civile o
  • con accordo di negoziazione assistita, senza necessità di precedente separazione personale, oppure
  • a seguito di morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti.

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