Contributi per investimenti

Di che cosa si tratta?
Ai fini e per gli effetti del regolamento comunale in vigore i contributi per investimenti riguardano acquisti di arredi, attrezzature ed altri beni mobili che esulano dai piccoli acquisti effettuati nell’ambito dell’attività ordinaria o dello svolgimento di un progetto.

Rientrano in questa categoria i beni aventi una destinazione d’uso pluriennale ed il cui valore sia pari o superiore a € 516,46. Nel caso di acquisti di singoli beni facenti parte di un’universalità di mobili ai sensi dell’art. 816 del codice civile assume rilievo il loro valore complessivo.

Termine e scadenza
Le domande di contributo per investimenti devono essere presentate entro il termine perentorio del 28 febbraio (29 febbraio per gli anni bisestili), o del 30 settembre dell’anno in cui è previsto l’investimento.

Le domande di contributo per investimenti ritenute meritevoli ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento comunale vengono esaminate ad opera della commissione in base ai seguenti criteri e indicatori:
a) con riferimento alle esigenze che i beni sono destinati a soddisfare, ricaduta sulla comunità locale (indicatori: numero delle persone interessate dalle attività svolte con l’ausilio dei beni da acquistare, fruibilità dei beni o delle attività svolte con l’ausilio di tali beni da parte di tutta la collettività e non solo dei membri/associati del soggetto che presenta la domanda);
b) necessarietà e infungibilità dei beni (indicatori: grado di necessarietá dei beni per il soddisfacimento delle esigenze ritenute meritevoli, impossibilità di soddisfare le medesime esigenze o di svolgere le attività utilizzando beni già a disposizione del soggetto o altri beni meno costosi, impossibilità di procurarsi tali beni in altro modo: comodato, donazione ecc.);
c) coerenza con gli indirizzi programmatici dell’amministrazione delle attività da svolgersi con l’ausilio dei beni oggetto di domanda;
d) con riferimento alle finalità dell’investimento, qualità dell’attività sotto l’aspetto del suo carattere innovativo o del suo consolidamento nella realtà e nella tradizione della comunità locale;
e) se i beni sono destinati ad essere utilizzati a vantaggio di fasce deboli della collettività (anziani, persone affette da patologie, indigenti ecc.) oppure se il loro acquisto costituisce attuazione dei principi di tutela dell’ambiente e della salute pubblica, può essere attribuito un punteggio aggiuntivo.


Normativa
Art. 2, Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17
Regolamento comunale


Competente

Modulistica